La nuova legge di Bilancio 2022 non ha solo confermato le proroghe alle detrazioni edilizie per il 2022 per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, ma le ha estese fino al 31 dicembre 2024.
L’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 contiene delle novità importanti in merito alle detrazioni previste per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica.
In particolare dispone:
• la conferma fino al 31.12.2024 delle detrazioni ordinarie per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché al bonus verde;
• la proroga, con modifiche, della detrazione del 110% (superbonus), del bonus facciate e del bonus mobili;
• la proroga della facoltà di optare per la cessione del credito / sconto in fattura;
• l’introduzione della nuova detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per l’acquisto del box auto.
I bonus edilizi ordinari per i quali viene disposta la proroga dal 31.12.2021 al 31.12.2024, termine entro il quale devono essere sostenute le relative spese, sono quelli riferiti a:
• interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si usufruisce della detrazione del 50% da ripartire in 10 anni sull’importo massimo di € 96.000 per unità immobiliare (art. 16-bis del Tuir);
• interventi di adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, comma 1, lett. a) del Tuir), da ripartire in 5 anni con un limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare;
• interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali (art. 14 del D.L. 63/2013), da ripartire in 10 quote annuali costanti
Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, risultano confermati la tipologia degli interventi agevolabili riconosciuti fino al 2021 nonché la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione della stessa in dichiarazione dei redditi (sia per gli interventi trainanti, sia per quelli trainati).
Circa l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento e in base alla tipologia dell’edificio oggetto di intervento:
• interventi trainanti eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche spetta la detrazione del:
– 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
– 70% per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.12.2024
– 65% per le spese sostenute dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
• interventi trainanti eseguiti da persone fisiche sulle unità autonome (es. villette, loft) spetta la detrazione del 110% solo per le spese sostenute fino al 31.12.2022, a condizione che entro il 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Usufruendo del Superbonus è possibile inoltre detrarre il 110% anche le spese effettuate per l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo, intervento che risulterà trainato da altri interventi per la valorizzazione energetica dell’edificio.
Nello specifico si può usufruire se si effettuano interventi di:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi) che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell‘unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ibridi o geotermici.
• sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, pompa di calore, ibridi o geotermici.
È bene ricordare comunque che gli impianti fotovoltaici realizzati dovranno essere collegati alla rete pubblica.
Si dovrà cedere in favore del GSE (gestore dei servizi energetici), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche).
È quindi il momento di non lasciarsi sfuggire questa ulteriore occasione per valorizzare la propria abitazione.
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